TRA
L'Università telematica degli Studi IUL con sede legale in Firenze, via Michelangelo Buonarroti 10 – 50122, Codice Fiscale/P.IVA 05666530489, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Massimiliano Bizzocchi, nato a Roma il 27/11/1974, C.F. BZZMSM74S27H501A, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università stessa (di seguito denominata "Committente")
E
{{ $anagrafica->genere === 'M' ? 'Il Dott.' : 'La Dott.ssa' }} {{ $anagrafica->nome }} {{ $anagrafica->cognome }}, {{ $anagrafica->genere === 'M' ? 'nato' : 'nata' }} a {{ $anagrafica->citta_nascita }} ({{ $anagrafica->provincia_nascita }}) il {{ \Carbon\Carbon::parse($anagrafica->data_nascita)->format('d/m/Y') }}, residente in {{ $anagrafica->citta_residenza }} ({{ $anagrafica->sigla_provincia_residenza }}), {{ $anagrafica->indirizzo_residenza }}{{ $anagrafica->numero_civico_residenza ? ' ' . $anagrafica->numero_civico_residenza : '' }}, {{ $anagrafica->cap_residenza }}, CF. {{ $anagrafica->codice_fiscale }} (di seguito "Collaboratore");
PREMESSO
- che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono attualmente regolamentati dal D.lgs 81/2015;
- che l'art. 2, comma 2, del D.lgs 81/2015 prevede la possibilità di regolare le collaborazioni coordinate e continuative con accordi collettivi nazionali che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- che in data 10 dicembre 2015 le Università non statali e le OO.SS. hanno sottoscritto un "Accordo collettivo nazionale di riferimento per i Collaboratori delle Università non statali",
CONSIDERATO
- che l'Università Telematica degli Studi IUL intende avvalersi dell'istituto contrattuale delle collaborazioni coordinate e continuative, con soggetti particolarmente ed oggettivamente in possesso di comprovata esperienza professionale, per la realizzazione di specifiche attività in ambito progettuale;
- che {{ $anagrafica->genere === 'M' ? 'il Dott.' : 'la Dott.ssa' }} {{ $anagrafica->nome }} {{ $anagrafica->cognome }} {{ $anagrafica->genere === 'M' ? 'si è reso' : 'si è resa' }} disponibile a fornire la propria collaborazione lavorativa;
- che è interesse esclusivo delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa.
Tutto ciò premesso e considerato che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto,
SI CONVIENE e SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
Il Collaboratore si impegna a svolgere a favore dell'Università attività di {{ $contratto->descrizione_incarico ?? '______________________' }}@if($contratto->project) nell'ambito del Progetto "{{ $contratto->project->title }}" ({{ $contratto->project->acronym }})@endif.
Art. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE
Il Collaboratore si obbliga ad eseguire la prestazione personalmente, nell'ambito prestabilito dal Committente stesso per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente contratto, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica e disciplinare con il Committente, in piena autonomia organizzativa e operativa.
Tale attività sarà svolta su richiesta e controllo del Direttore Generale.
Art. 3 DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto decorre dal giorno {{ \Carbon\Carbon::parse($contratto->data_inizio)->format('d/m/Y') }} e cessa di produrre i propri effetti giuridici il giorno {{ \Carbon\Carbon::parse($contratto->data_fine)->format('d/m/Y') }}. Si esclude la rinnovabilità tacita dello stesso.
Ciascuna delle Parti potrà in ogni caso recedere dal presente Contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi a mezzo di lettera raccomandata, fatta salva la facoltà per entrambe le parti di risolvere immediatamente il rapporto per giusta causa.
In tali ipotesi, l'Università provvederà al pagamento, in relazione al compenso stabilito nel presente contratto ed alle prestazioni regolarmente eseguite.
ART. 4 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIRITTO D'AUTORE
Il Collaboratore si impegna a mantenere la più ampia riservatezza su quanto concerne i dati, le notizie e, in genere, le attività connesse all'esecuzione del presente contratto. E' fatto, pertanto, divieto al Collaboratore di comunicare o divulgare qualsiasi tipo di informazione o notizia inerente all'organizzazione dell'Università ed alla relativa attività di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto.
Il lavoro svolto dal Collaboratore e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Università, la quale ne potrà disporre a suo insindacabile giudizio.
Art. 5 TRATTAMENTO ECONOMICO
@php $compenso = $contratto->compenso_lordo_contratto ?? 0; $compensoParole = App\Helpers\NumberToWords::convertNumberToWords($compenso); @endphpPer la collaborazione descritta nel precedente punto n. 1, l'Università si impegna a corrispondere al Collaboratore il corrispettivo complessivo di Euro {{ number_format($compenso, 2, ',', '.') }} ({{ $compensoParole }}/00) al lordo di IRPEF e al netto della quota del contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del Committente. Al momento del pagamento verrà applicata la ritenuta IRPEF nella misura massima prevista dalla normativa vigente. Il compenso sarà assoggettato alla contribuzione alla "Gestione Separata INPS" e all'INAIL nella misura percentuale prevista per i soggetti, come il Collaboratore, già iscritti a gestioni previdenziali. Il compenso sarà periodico e sarà accreditato sul conto corrente bancario intestato al medesimo e di cui successivamente sarà fornito l'IBAN.
Il Collaboratore oltre al compenso di cui sopra, non potrà avere null'altro a pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione o causale estranea alla natura dello stesso rapporto di collaborazione.
Art. 6 RESPONSABILITÀ
Il Collaboratore svolgerà l'incarico concordato sotto la propria completa responsabilità e, per questo, si impegna a risarcire ogni danno a persona o cose che dovesse verificarsi per fatto imputabile allo stesso.
Art. 7 FORO COMPETENTE
Ogni controversia nascente dal presente Contratto o ad esso relativa, incluse le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione, all'inadempimento o alla risoluzione dello stesso Contratto, sarà devoluta in via esclusiva al giudice competente del Foro di Firenze.
Art. 8 NORMA FINALE
Le parti si danno atto di aver preventivamente conosciuto e approvato tutte le clausole del presente contratto. Il Collaboratore, in particolare, dichiara di ritenersi completamente soddisfatto del compenso pattuito e di null'altro esigere in relazione all'incarico stesso.
Art. 9 NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alla disciplina contenuta nel Codice Civile e alla disciplina fiscale, previdenziale e assistenziale, vigente in materia di collaborazione coordinata e continuativa nonché all' Accordo collettivo nazionale di riferimento per i Collaboratori delle Università non statali stipulato in data 10 dicembre 2015.
@if(!($for_yousign ?? false))Firenze, {{ now()->format('d/m/Y') }}
|
Università Telematica degli Studi IUL Dott. Massimiliano Bizzocchi |
Il Collaboratore {{ $anagrafica->genere === 'M' ? 'Dott.' : 'Dott.ssa' }} {{ $anagrafica->nome }} {{ $anagrafica->cognome }} |